Ora arrivano gli 007
per scoprire i finti malati

Ora arrivano gli 007 per scoprire i finti malati
di Bruno Benelli
Lunedì 20 Febbraio 2017, 09:32 - Ultimo agg. 09:50
3 Minuti di Lettura
Scacco matto ai "furbetti". E' consentito il ricorso all'agenzia investigativa 


Ricorso all’agenzia investigativa con tanto di 007 munito di videocamera e registratore per immortalare il lavoro muratorio svolto sul tetto e sul cortile di casa da parte di un lavoratore assente dal lavoro per malattia certificata dai medici Inps. Ormai le aziende si adeguano ai tempi e sfruttano le possibilità offerte dalla tecnica per snidare (e licenziare) i “furboni” che attendono alle loro incombenze private mettendole a carico di altri (Inps, e quindi gli italiani tutti,  per l’indennità di malattia; azienda per il mantenimento del posto di lavoro e, se previsto dal contratto di categoria, per il pagamento di una somma integrativa).
 
La Corte di cassazione
 
Con sentenza 18507/2016 ha convalidato il licenziamento per giusta causa del  lavoratore, dopo gli interventi contrastanti del Tribunale di Gela e della Corte di appello di Caltanissetta. Ma ci chiediamo: che fine ha fatto lo statuto dei lavoratori (legge 300/1970) che vieta accertamenti aziendali sulle assenze per infermità dei dipendenti, controlli che possono essere fatti solo dagli ispettori degli Enti previdenziali? Dato che la prescrizione è ancora operante, non è  illegittimo ricorrere a uno 007 privato?
 
La testimonianza dell'investigatore
 

La risposta dei supremi giudici è tranchant: il controllo è lecito in quanto rivolto a comportamenti extralavorativi dei dipendenti. Non solo, ma è valida anche la testimonianza dell’investigatore che ha svolto le indagini e ha girato il filmino, episodio con cui si conferma che, un conto è il certificato Inps che è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, un altro è la condotta successiva della persona che denota “mala fede e slealtà” verso l’azienda e che fa presumere la inesistenza della malattia o quanto meno che il lavoro svolto dopo il controllo pubblico possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio. E ciò anche se si riprende il lavoro alla scadenza del periodo attestato sul certificato.
 
Visite fiscali
 
Proprio per permettere lo svolgimento dei controlli la legge prevede che si stia a casa o comunque nel posto che è stato indicato sul certificato di malattia (seconda casa, abitazione di terzi, albergo, ecc.). Il lavoratore dipendente ammalato (sia che abbia titolo all’indennità Inps, sia che non ne abbia titolo, ad esempio perché dipendente statale o del pubblico impiego) deve garantire la propria reperibilità giornaliera, festivi compresi, per 4 ore se dipendente privato (ore 10-12 e 17-19) e per 7 se pubblico (ore 9-13 e 15-18), al domicilio indicato nel certificato medico.
 
La reperibilità
 
Può succedere che l’interessato, con diritto all’indennizzo Inps, abbia necessità di cambiare il luogo ove sta curando la malattia. In questa ipotesi deve darne comunicazione: 1) al datore di lavoro; 2) alla sede Inps di appartenenza. Per questa operazione ha tre possibilità: a) posta elettronica: inviando una e-mail indirizzata alla casella medicolegale nomesede@inps.it;b) fax: inviando una  comunicazione al numero di fax indicato dalla sede Inps territoriale; c) call-center: contattando il numero verde 803.164 o 06.164164.  I lavoratori pubblici o privati che non hanno diritto alla tutela Inps devono comunque comunicare la nuova reperibilità ai propri datori di lavoro. E’ possibile che il datore di lavoro voglia vedere chiaro sull’assenza del dipendente e solleciti l’Inps a svolgere una visita domiciliare di controllo. E questo diritto è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore pubblico, che in quanto tali non versano all’Inps il contributo di malattia. La richiesta deve essere presentata attraverso il servizio di “richiesta visita medica di controllo” del portale www.inps.it , accedendo tramite il codice Pin.
 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA